Sono ammessi e convenzionabili al sistema Buoni Vacanze tutte le tipologie di strutture recettive alberghiere ed extralberghiere, quali alberghi, villaggi, residence, dimore storiche, case per ferie, ostelli, rifugi, B&B, affittacamere, country house, campeggi, agriturismo, etc.
Ma il sistema Buoni Vacanze si vuole rivolgere a favorire la vacanza in senso lato e pertanto si è compresa la spendibilità dei Buoni anche presso operatori e strutture accessorie alla vacanza, non intesa necessariamente come recettività alberghiera, extralberghiera, agenzie e tour operator, e ristorazione.
Il Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha quindi indicato precisi criteri relativi alle strutture convenzionabili al sistema Buoni Vacanze Italia, nel rispetto della legislazione di riferimento della Convenzione.
Sono ammessi e convenzionabili al sistema Buoni Vacanze, con le eccezioni indicate, solo le seguenti tipologie di operatori di servizi accessori al turismo
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RISTORAZIONE in località turistiche.
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COLONIE E CENTRI ESTIVI PER RAGAZZI
Si ammette che non partecipi l’intero nucleo familiare, purché vi sia il riconoscimento del genitore titolare al momento del pagamento.
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COMPLESSI TERMALI
Secondo l’indicazione della Legge istitutiva, che parla esplicitamente di turismo termale, si accettano anche gli stabilimenti termali senza recettività interna. Sono invece esclusi i semplici centri benessere.
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PARCHI DIVERTIMENTO O TEMATICI E PARCHI NATURALI
Secondo l’indicazione della Legge istitutiva, che agevola le famiglie con figli, si accettano anche le strutture di divertimento ed incontro con la natura, specificatamente rivolte alle famiglie, per entrate giornaliere o settimanali.
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SCUOLE SCI - IMPIANTI DI RISALITA - COOPERATIVE GUIDE ALPINE ED ESCURSIONISTICHE
Secondo l’indicazione della Legge istitutiva, che parla esplicitamente di turismo montano, si accettano i servizi riconducibili ad una vacanza in montagna, ma solo per quote giornaliere o settimanali.
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STABILIMENTI BALNEARI
Secondo l’indicazione della Legge istitutiva, che parla esplicitamente di turismo marino, si accettano anche gli stabilimenti balneari.
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SERVIZI DI NOLEGGIO E CHARTER NAUTICI
Secondo l’indicazione della Legge istitutiva, che parla esplicitamente di turismo marino, si accettano anche i servizi riconducibili ad una vacanza al mare, ma solo per quote giornaliere o settimanali. Per i charter nautici di cabinati a vela o motore, si richiede una dichiarazione del cittadino di utilizzo in territorio nazionale.
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SERVIZI DI NOLEGGIO PER CAMPER E ROULOTTE
Per essi si richiede una dichiarazione del cittadino di utilizzo in territorio nazionale
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MUSEI MOSTRE MONUMENTI
Data la finalità culturale si accettano sia strutture pubbliche, sia strutture private dedicate ad arti, scienze, natura e tradizioni popolari.
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CENTRI SPORTIVI – SCUOLE DI SPORT
Solo se emanazione diretta di strutture recettive aderenti e comunque su entrate giornaliere o settimanali in zone di turismo montano, balneare e termale.
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In particolare per i TRASPORTI
ü I costi di trasporto ferroviario e stradali, i noleggi di pullman od automobili, sono ammessi quando rientrano in pacchetti viaggio proposti da agenzie e tour Operator sul territorio nazionale. Pertanto non sono ammesse direttamente a convenzione le aziende di trasporto su ferro e strada.
ü Le compagnie marittime sono ammesse solo per crociere con percorso e scali in ambito nazionale.