Il titolare dei Buoni può quindi, se non lo ha già verificato prima, procedere alla scelta e prenotazione della vacanza che avviene direttamente tra il titolare e l’operatore prescelto.
La volontà di offrire la più ampia e diversificata offerta e quindi ampia libertà di scelta ai possessori di Buoni, approfittando delle diverse opportunità offerte dagli operatori, non permette a Buoni Vacanze Italia di gestire direttamente le fasi di prenotazione della vacanza, e garantire nei diversi periodi le condizioni finali offerte, che vanno concordate direttamente con i fornitori di servizi turistici.
A chiarimento delle precedenti condizioni, per quanto riguarda gli acquisti presso Agenzie di Viaggio e Tour Operator, lo spirito della norma stabilisce l’obbligo di consumo dei Buoni Vacanze sul territorio nazionale e al di fuori del proprio Comune di residenza, a prescindere del luogo di pagamento. E’, pertanto, possibile acquistare la vacanza presso le agenzie del proprio Comune, ma non per prodotti vacanza con destinazioni estere (comprese crociere con scali esteri) e fuori del periodo di validità.
Gli operatori turistici convenzionati si impegnano a fornire i servizi richiesti dietro consegna dei relativi Buoni Vacanze e si obbligano a non richiedere il versamento del corrispettivo tramite forme di pagamento diverse dai Buoni Vacanze, tranne che per eventuali conguagli dovuti rispetto al valore facciale dei buoni vacanze, né ad imporre condizioni o restrizioni ulteriori o diverse rispetto a quelle prescritte da disposizioni di legge o previste dal Regolamento dei Buoni Vacanze Italia.